Da un'intervista risalente all'anno 2000
L’art. 143 del c.c. prevede nel matrimonio l’esistenza di un preciso obbligo di “fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione”. Ancora: dal 1975, anno della Riforma del Diritto di Famiglia, uno dei due coniugi può separarsi anche senza il consenso dell’altro, ma questo non significa che se si può dimostrare la “colpa” della separazione (nel caso specifico l’eventuale esistenza di una relazione extraconiugale) ciò non sia a vantaggio di colui il quale riesce a provarlo; anzi, nella realtà avviene proprio così.
Dimostrando l’esistenza di una relazione extraconiugale con l’aiuto di un Investigatore Privato, si permette alla persona che la subisce di avere una sorta di coltello dalla parte del manico in vista soprattutto di alcuni vantaggi economici successivi; la parte lesa potrà ottenere da parte del Giudice anche l’eventuale riconoscimento di “danni morali” che andranno perciò “quantificati” dallo stesso (così come il diritto di usufruire comunque del “famoso” assegno di mantenimento).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei due coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”).
Da ciò deriva per il cliente che si rivolge all’Investigatore Privato una necessità di tempestività riguardo all’affidamento del mandato, non temporeggiando troppo quando avesse sentore di tradimento, rischiando di far “decantare” la questione…
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