Indagini su privati a Verona: l'infedeltà sentimentale
...Sarebbe corretto parlare di “infedeltà sentimentale”.
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Infatti è sempre più frequente l’esigenza anche da parte di coppie non sposate ma solo conviventi di fatto, magari con figli a carico, di rivolgersi al detective privato per verificare la fedeltà del proprio partner.
Da un'intervista risalente all'anno 2000
Le indagini pre-matrimoniali
Come si sa, pure se in forma più limitata, anche il regime di convivenza prevede determinati doveri, il venir meno dei quali, se dimostrato, può determinare sanzioni anche economiche, se non altro a tutela di eventuali figli nati durante la relazione. Inoltre si devono comprendere nell’argomento tutta una serie di indagini cosiddette “pre-matrimoniali” effettuate per tutelare gli interessi dei futuri sposi (si pensi alle pesanti spese che la coppia deve sostenere, oggi più che mai, in vista di una futura unione, veri e propri investimenti a lungo termine che, come tali, dovrebbero sempre venire supportati da altrettante “certezze” di fedeltà).
L’art. 143 del c.c. prevede nel matrimonio l’esistenza di un preciso obbligo di “fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione”. Ancora: dal 1975, anno della Riforma del Diritto di Famiglia, uno dei due coniugi può separarsi anche senza il consenso dell’altro, ma questo non significa che se si può dimostrare la “colpa” della separazione (nel caso specifico l’eventuale esistenza di una relazione extraconiugale) ciò non sia a vantaggio di colui il quale riesce a provarlo; anzi, nella realtà avviene proprio così.
Dimostrando l’esistenza di una relazione extraconiugale, si permette alla persona coinvolta di avere una sorta di coltello dalla parte del manico in vista soprattutto di alcuni vantaggi economici successivi; la parte lesa potrà ottenere da parte del Giudice anche l’eventuale riconoscimento di “danni morali” che andranno perciò “quantificati” dallo stesso (così come il diritto di usufruire comunque del noto assegno di mantenimento).
Infedeltà: causa diretta della crisi
Attenzione: varie sentenze della Cassazione hanno stabilito che l’infedeltà nella coppia, per essere considerata violazione dei doveri coniugali che determina la “colpa”, deve essere “causa diretta” e motivo effettivo della crisi tra i coniugi (vedi Cass.civ.sez.I, 12.3.2004 n.5090 che recita: “qualora vi sia accertamento della violazione dell’obbligo di fedeltà, che ha determinato la rottura del menage coniugale, ciò comporta la possibilità dell’addebito della separazione a carico di colui che ha posto in essere tale violazione”, e ancora Cass.civ.sez.I 18.3.1999, n.2444, Cass.civ.sez.I, 25.3.2003, Cass.civ.sez.I, 13.7.2001 n.9515, Cass.civ.sez.I, 28.9.2001 n.12130 che recita: “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art.143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.
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